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Stando a una recente pronuncia della Corte di cassazione in materia di licenziamento individuale, si configura l’abuso del congedo parentale quando il dipendente svolge, in costanza del congedo, attività non direttamente riconducibili alla cura dei figli. In coerenza con la “ratio” del beneficio, infatti, l’assenza dal lavoro per la fruizione del congedo deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza alla prole.
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