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Il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale non è soggetto all’imposta regionale sulle attività produttive, neppure quando utilizza due studi. L’utilizzazione di due studi costituisce “uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività professionale autonoma”. È quanto afferma la Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile – T nell’ordinanza 10 febbraio 2014 n. 2967. I supremi giudici smentiscono, ancora una volta, l’Agenzia delle Entrate.
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