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In caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, ai sensi dell’art. 3, comma 3-bis, D.lgs. 216/2003, il Datore di lavoro ha l’onere di dimostrare non solo l’impossibilità di adibire il dipendente a mansioni compatibili, anche inferiori, ma anche di avere concretamente ricercato e valutato possibili accomodamenti ragionevoli, idonei a consentire la prosecuzione del rapporto, purché tali misure non comportino oneri sproporzionati o eccessivi per l’organizzazione aziendale. La verifica sulla ragionevolezza degli accomodamenti costituisce apprezzamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e congrua.
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