18 settembre 2025

Licenziamento per inidoneità sopravvenuta. Datore tenuto a valutare gli accomodamenti ragionevoli

GiusLavoro n. 32 - 2025

Autore: Paola Mauro
In caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, ai sensi dell’art. 3, comma 3-bis, D.lgs. 216/2003, il Datore di lavoro ha l’onere di dimostrare non solo l’impossibilità di adibire il dipendente a mansioni compatibili, anche inferiori, ma anche di avere concretamente ricercato e valutato possibili accomodamenti ragionevoli, idonei a consentire la prosecuzione del rapporto, purché tali misure non comportino oneri sproporzionati o eccessivi per l’organizzazione aziendale. La verifica sulla ragionevolezza degli accomodamenti costituisce apprezzamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e congrua.

Indice argomenti

  • Premessa
  • Il caso: inidoneità a svolgere le mansioni in conseguenza di un incidente stradale
  • Esempi pratici
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  • Licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni (PDF) (259 kB)
  • infografica Giuslavoro. Licenziamento per inidoneità sopravvenuta (1.1 MB)
Licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni(PDF)
€ 4,00

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