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Con riguardo ai lavoratori con disabilità, lo “smart working” dall’abitazione può costituire ragionevole accomodamento organizzativo in quanto idoneo a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l’interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del Datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all’impresa, senza onere finanziario sproporzionato o eccessivo.
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