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In tema di società calcistiche, la plusvalenza ottenuta dalla cessione del diritto di credito non può essere considerata proveniente da beni strumentali, in quanto il mezzo per consentire l’attività della società (prestazione del giocatore) nasce da un diverso negozio giuridico, successivo a quello della cessione. Sicché, acquisendo la società cessionaria solo il diritto a concludere un nuovo contratto con il giocatore, e non costituendo questo alcuna autonoma funzione produttiva, l’accordo tra le due società senza il successivo accordo con il giocatore non consente di affermare la realizzazione di una plusvalenza in capo alla società cedente, non derivando questa dalla cessione di un bene strumentale, con conseguente assoggettamento all’IRAP. E’ quanto ha chiarito la Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Sez. XXVIII) che, con la sentenza numero 92 del 21 maggio 2012, ha escluso che le plusvalenze derivanti dalle cessioni di calciatori rientrino nella base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
(prezzi IVA esclusa)