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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5182 del 4 marzo 2011, ha affermato che in caso di smarrimento delle scritture contabili (ad esempio a causa di un incendio), il contribuente non può beneficiare della detrazione Iva dovendo lo stesso ricostruire il volume di affari attraverso la produzione della copia dei documenti probatori. Nella fattispecie, viene respinto il ricorso presentato da un Curatore Fallimentare che aveva richiesto la detrazione dell’Iva nonostante la mancanza della documentazione contabile. La motivazione dell’impossibilità del recupero dei documenti da parte del curatore non è bastata ai Giudici. (Cassazione Sez. Trib. Civ. Sentenza n. 5182 del 4 marzo 2011)
(prezzi IVA esclusa)