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La Corte di cassazione ha affermato che «In materia di responsabilità solidale del cessionario, ai sensi dell'art. 60bis, d.P.R. n. 633/1972, la prova contraria che questi è tenuto a fornire al fine di contrastare la prova presuntiva, fornita dall'amministrazione finanziaria, che il valore della cessione dei beni acquistati è inferiore al valore normale, deve consistere in prove documentali dalle quali evincere, in modo oggettivo e tenuto conto della concreta attività economica svolta dal cessionario, che sussistevano specifiche ragioni giustificative riferibili alla stessa attività economica svolta dal cessionario».
(prezzi IVA esclusa)