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In sede di determinazione del valore in dogana, l’autorità doganale di uno Stato membro può limitarsi a utilizzare gli elementi contenuti nella banca dati nazionale, senza essere tenuta, qualora detti elementi siano sufficienti a tal fine, ad accedere alle informazioni in possesso delle autorità doganali di altri Stati membri o delle istituzioni e dei servizi dell’Unione. L’autorità doganale di uno Stato membro può escludere, in sede di determinazione del valore in dogana, i valori di transazione relativi ad altre operazioni del richiedente lo sdoganamento. La nozione di merci esportate «nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento» delle merci da valutare, deve essere interpretata nel senso che, nella determinazione del valore in dogana l’autorità doganale può limitarsi a utilizzare dati sui valori di transazione relativi a un periodo di 90 giorni.
(prezzi IVA esclusa)