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Il cd. "accordo" di adesione non integra un atto negoziale, ma è un atto unilaterale dell'Ufficio, posto in essere nell'esercizio della potestà impositiva. Ciò non significa tuttavia che l'attività realizzata dall'Ufficio - conclusasi in un processo verbale di sintesi, con una più ridotta pretesa - sia irrilevante, essendo lesiva del principio di collaborazione e buona fede la condotta dell'Ufficio che, dopo aver emesso, in base alla proposta accettata dal contribuente, gli atti di accertamento con adesione per alcune annualità d'imposta, proceda poi, senza motivazione, all'emissione, per le restanti annualità, pure oggetto della proposta, di avvisi di accertamento corrispondenti all'originaria pretesa. In tal caso, la maggior pretesa, pari alla differenza tra gli importi concordati e quelli richiesti, è inesigibile.
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