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Con riguardo ai redditi soggetti a tassazione separata, la mancata comunicazione al contribuente dell’esito della liquidazione, effettuata ai sensi dell’articolo 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, costituisce una violazione del procedimento di liquidazione che inficia la validità della conseguente cartella. È irrilevante la ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. A fornire questo importantissimo chiarimento è la Sesta Sezione – T della Cassazione con l'ordinanza 11000/14, depositata il 20 maggio.
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