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Secondo la Cassazione, in tema di società di persone, l’unicità dell’atto di accertamento in rettifica (art. 40 D.P.R. n. 600/73) e la conseguenzialità del riparto del reddito tra i soci (art. 5 del TUIR) determina un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario da cui deriva la nullità del giudizio celebratosi senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. La necessità del “simultaneus processus” nei confronti dei soci non ricorre, invece, nel caso di un accertamento di maggior imponibile IVA, autonomamente operato, a carico della società di persone, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dagli articoli 40 D.P.R. n. 600/73 e 5 D.P.R. n. 917/1986.
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