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La Corte di Cassazione ha affermato che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice” e non con avviso di ricevimento.
(prezzi IVA esclusa)