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L’eventuale vizio di notifica dell’avviso di accertamento intestato a soggetto deceduto può dirsi sanato dall’impugnazione dell’atto da parte dei suoi eredi. La notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto, ma una condizione integrativa d’efficacia sicché la sua invalidità (o anche inesistenza) non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria.
È quanto emerge dalla sentenza 4 novembre 2015, n. 22476, della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
(prezzi IVA esclusa)