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Con riferimento all’oggetto materiale del reato di dichiarazione fraudolenta, la Corte di cassazione ha affermato che la nozione di "altri documenti", di cui all'art. 2 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere intesa come riferita a tutti i documenti destinati ad attestare fatti aventi rilevanza fiscale, cui la normativa tributaria attribuisce valore probatorio analogo a quello delle fatture.
(prezzi IVA esclusa)