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Colui il quale si presti consapevolmente e dietro retribuzione a svolgere il ruolo di amministratore puramente formale di una società, può essere chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 74 del 2000, a titolo di concorso “morale” con i gestori di fatto dell’ente. Infatti, il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che terzi possano mettere in atto la condotta di distruzione o di occultamento delle scritture contabili.
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