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In tema di reti tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice copia, il rinvenimento di una di essa presso il terzo destinatario può far desumere che il mancato di ritrovamento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento. 
È il principio di diritto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con riferimento al reato previsto nell’articolo 10 del D.lgs. n. 74 del 2000.
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