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Nell’ambito di un processo per il reato di omessa IVA, se il giudice di merito ha, con motivazione logica e adeguata, appurato l’assenza del dolo o l’assoluta impossibilità del contribuente di far fronte all’obbligazione tributaria, la Cassazione non può che confermare la sentenza di assoluzione eventualmente impugnata dalla Procura della Repubblica (in questo senso, Cass. Sez. III pen., sent. n. 151763 del 3 aprile 2014).
(prezzi IVA esclusa)