Truffa societaria? Responsabilità del “prestanome” solo se c’è dolo
La Cassazione ha ribadito che la mera titolarità della carica non basta a fondare responsabilità penale: non esiste una “responsabilità oggettiva” per il solo fatto di essere amministratore
Autore: Paola Mauro
L’amministratore formale di una società non risponde automaticamente del reato di truffa commesso da altri soggetti che gestiscono di fatto l’impresa; la responsabilità penale richiede la prova di una partecipazione materiale o morale all’artificio o raggiro, non potendo derivare dalla mera carica…
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