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Qualora il liquidatore della Società abbia assunto la carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta ma prima della scadenza del versamento, lo stesso potrà essere ritenuto responsabile dell'omesso versamento delle somme dovute sulla base della stessa dichiarazione, qualora non abbia compiuto un previo controllo contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, esponendosi in questo modo volontariamente (quantomeno a titolo di dolo eventuale), a tutte le conseguenze connesse ad eventuali pregresse inadempienze. È quanto ha affermato la Corte di Cassazione – Terza Sezione penale – con la sentenza n. 20188/2021, pubblicata il 21 maggio.
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