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Di recente, i giudici penali della Corte di Cassazione hanno ribadito che la speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., introdotto con il D.lgs. n. 128 del 2015, può essere applicata anche ai reati tributari per i quali è prevista una soglia di punibilità collegata a un valore, ma soltanto per omissioni di ammontare vicinissimo a detta soglia. In applicazione del principio, con riferimento al reato di omesso versamento di IVA, è stato valutato in termini di non punibilità, per tenuità dell’offesa, uno scostamento di meno del 4% dalla soglia individuata dalla norma incriminatrice.
(prezzi IVA esclusa)