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La Corte di Cassazione, di recente, ha ribadito il principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter D.lgs. n. 74 del 2000, l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente, come indicata nel rigo VL38, e non quella effettiva desumibile dalle annotazioni contabili, potendo il giudice prescindere da tale importo solo se esso non sia giustificato dall'esame formale della stessa dichiarazione.
(prezzi IVA esclusa)