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Il rinvenimento dei beni oggetto di fatturazione non è prova certa della genuinità delle operazioni sottostanti. Non può essere dedotto un costo né detratta la relativa IVA, qualora a carico della ditta fornitrice non siano rinvenute le fatture e alcuna registrazione contabile comprovante l’operazione. È quanto emerge dalla breve ordinanza 19 marzo 2013, n. 6837, della Corte di Cassazione - Sesta Sezione Civile. Gli Ermellini, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, hanno cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria che aveva annullato l’avviso di accertamento, ai fini IVA e IRPEG, emesso a seguito di un PVC nel quale erano state contestate alla società contribuente indebite detrazioni, in relazione a presunte operazioni inesistenti.
(prezzi IVA esclusa)