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Resta la punibilità, a titolo di peculato, delle condotte appropriative sull’imposta di soggiorno, poste in essere antecedentemente alle modifiche introdotte dell'art. 180 del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020. La novella, che non ha valenza di norma interpretativa, non ha comportato un’abolitio criminis, essendosi limitata a far venir meno la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, senza incidere sulla struttura del delitto di cui all'art. 314 cod. pen. Si è così determinata una mera successione nel tempo di norme extrapenali, a seguito della quale, stante la diversità strutturale delle due fattispecie, fondate sulla diversa qualifica assunta dal gestore della struttura ricettiva, permane comunque la rilevanza penale delle condotte poste in essere anteriormente alla stessa novella.
(prezzi IVA esclusa)