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Ai fini del reato di cui all’articolo 11, comma 1, del D.lgs. n. 74 del 2000, gli atti di disposizione del proprio patrimonio, compiuti da un soggetto indebitato con il Fisco, rilevano unicamente se idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; ragion per cui, ove il patrimonio residuo dell’indagato risulti di valore di gran lunga superiore a quanto preteso dell’Erario, non sussistono i presupposti per disporre la misura cautelare del sequestro.
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