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In base alla normativa antecedente al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, non era possibile imputare le perdite su credito ad una annualità d'imposta, successiva a quella nella quale fosse stato dichiarato il fallimento del debitore. In base a tale disciplina, il criterio oggettivo di competenza, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, andava interpretato nel senso che l'anno per operare la deduzione doveva coincidere con quello in cui si acquistava certezza che il credito non poteva più essere soddisfatto. E questo momento coincideva con il momento di apertura della procedura. Solo con l'art. 13, co. 1, lett. d), D.Lgs. 147/15, non applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame, il legislatore, aggiungendo nell'art. 101 Tuir il comma 5-bis, ha stabilito che, per i crediti vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali, la deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale.
(prezzi IVA esclusa)