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La nozione di pertinenza, in quanto non fornita dalla legge tributaria, resta quella di cui alla nozione generale, contenuta nell'art. 817 del codice civile, per cui l'area funzionalmente collegata al fabbricato è insuscettibile di autonoma e separata disciplina, ma segue invece il regime del fabbricato, bene principale. L'accertamento dell'esistenza del vincolo pertinenziale postula anche quello dell'esistenza del requisito della non suscettibilità del bene costituente pertinenza di una diversa destinazione senza una radicale trasformazione. Non ricorre un vincolo pertinenziale nell'ipotesi di un immobile contemporaneamente adibito a servizio di un cespite e destinato a soddisfare altre utilità in favore della collettività attraverso la realizzazione di un'area verde e di servizi pubblici. In assenza del rapporto di pertinenzialità, il vincolo di destinazione, comportando la sostanziale inedificabilità delle aree, le sottrae al regime Iva, dovendosi applicare l'imposta di registro.
(prezzi IVA esclusa)