Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
In tema di agevolazioni fiscali cd. “prima casa”, con riferimento all’ipotesi della rivendita dell’immobile prima cinque anni, la Corte di Cassazione ha chiarito che «Per evitare la decadenza dalle agevolazioni non è necessaria la trascrizione del secondo atto di acquisto, purché tempestivamente registrato, qualora il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui all’art. 1, comma 2, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale».
(prezzi IVA esclusa)