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È legittima la revoca dei benefici “prima casa”, per la metà, nel caso di un soggetto, coniugato in regime
di comunione legale dei beni, che abbia acquistato da solo, con atto pubblico, senza che nel medesimo
intervenisse la moglie, il fabbricato da adibire ad abitazione principale.
Ai fini dell’agevolazione, gli acquirenti coniugi, anche se in regime di comunione legale, devono
dichiarare entrambi, in seno all'atto di acquisto, di non essere titolari esclusivi o in comunione con il
coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del
Comune in cui è situato l'immobile da acquistare, e di non averne, in precedenza, fruito, neppure pro
quota, con riferimento all'intero territorio nazionale. È quanto ha affermato la Suprema Corte con la
sentenza 4 febbraio 2015 n. 1988.
(prezzi IVA esclusa)