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Le agevolazioni fiscali “prima in casa” permangono anche quando il contribuente si separa dal coniuge. La contitolarità a titolo di comunione legale su una casa di abitazione, a seguito di mutamento del regime patrimoniale e di separazione dei coniugi, si trasforma in comunione ordinaria. Pertanto, la comproprietà di una casa in capo a coniugi legalmente separati è da considerare come una comproprietà tra “estranei”, che non osta a un nuovo acquisto agevolato da parte di uno di essi. Questo chiarimento è contenuto nella sentenza 19 febbraio 2014 n. 3931 del Corte di Cassazione - Sezione Tributaria.
(prezzi IVA esclusa)