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È affetta da nullità la sentenza del Giudice tributario che annulla le sanzioni irrogate per omesso versamento delle imposte, in caso di ricorso del contribuente volto esclusivamente a ottenere la sospensione della riscossione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, L. n. 423/1995 in pendenza del procedimento penale a carico del professionista incaricato. Il Giudice che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono il tema controverso incorre nel vizio di extra o ultrapetizione. È quanto emerge da una recente pronuncia della Corte di Cassazione.
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