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Il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, sancito dall’articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, costituisce un limite all'esercizio del diritto di difesa e dunque si giustifica solo qualora l’omissione concerna documentazione specificamente richiesta dagli agenti accertatori. Perciò, nel giudizio avente a oggetto un avviso di accertamento con metodo sintetico, il Giudice può considerare a favore del contribuente la documentazione bancaria non fornita in sede di risposta al questionario, qualora l’Ufficio abbia formulato una “richiesta generica di notizie circa l'esistenza di redditi esenti o già assoggettati ad imposta alla fonte.”
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