Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Non è di ostacolo all'applicazione dell'art. 43, comma 3, del D.P.R.n.600/73, la circostanza che, essendo deceduti i contribuenti che avevano commesso la violazione, non sussisterebbe alcun fatto di reato, in quanto non può che ribadirsi, al riguardo, che a nulla rileva l'esito del giudizio penale, potendosi invocare la norma in esame per il solo fatto dell'esistenza di un fatto oggettivo implicante l'obbligo di denuncia penale, restando irrilevante a tal fin sia l'effettivo inoltro della denuncia, sia l'esistenza del reato in tutte le sue componenti, elemento oggettivo e soggettivo. È questo l’importante principio affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 493 dell’11 gennaio 2022.
(prezzi IVA esclusa)