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In forza del principio dell'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del T.U. n. 917/86, non può dubitarsi del fatto che il mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale nei confronti degli organi societari determini il raddoppio dei termini per l'accertamento anche del reddito imputato "per trasparenza" al socio. È questo l’importante principio affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.1883 del 28 gennaio 2021.
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