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Per i delitti dichiarativi, la competenza territoriale del giudice è individuata in base al domicilio fiscale del contribuente. Nel caso di una società, il domicilio fiscale coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire questa presunzione, con la conseguenza che, qualora sia stata stabilità una sede legale fittizia, il domicilio fiscale coincide con il luogo nel quale è ubicata la sede effettiva dell’ente e in tale luogo il reato si considera consumato. È quanto si apprende dalla sentenza 19 maggio 2014 n. 20504 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale.
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