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Stando a una recente sentenza della Corte di Cassazione, in ambito societario, il reato di omessa dichiarazione di cui all’articolo 5 D.lgs. n. 74 del 2000 può essere addebitato al prestanome, a titolo di concorso con l’amministratore "di fatto”, soltanto ove ricorra il dolo specifico di evasione; e cioè, al di là della mera assunzione della carica di amministratore di diritto, il giudice è chiamato ad accertare «la deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nella piena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo», e tale rigorosa prova non può essere affidata alla semplice affermazione fondata sul precetto della non scusabilità dell'ignoranza della legge penale.
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