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Affinché si configuri il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ex art. 11 D.Lgs. n. 74/2000, l’alienazione simulata, volta a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva, deve essere successiva all’iscrizione a ruolo del debito verso l’Erario, in quanto l’iscrizione a ruolo costituisce il primo atto della procedura di riscossione.
Per la consumazione del reato, quindi, non è necessario che sia stata notificata al contribuente una cartella di pagamento, perché la procedura di riscossione può dirsi avviata già con l'iscrizione a ruolo dell'imposta non versata.
È quanto si apprende dalla sentenza n. 5918, pubblicata il 10 febbraio 2015, dalla Corte di Cassazione – Sezione Terza Penale.
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