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In base all’articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74 del 2000 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque utilizzi in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97, crediti non spettanti o inesistenti, per un ammontare superiore, per ciascun periodo d’imposta, a euro 50 mila.
L’articolo 10-quater è stato inserito nell'ordinamento penale tributario dall'articolo 35, comma 7, del D.L. n. 223/2006 con l'esigenza di rafforzare la tutela della riscossione, inizialmente considerata dalla sola fattispecie della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/00).
La Cassazione ha recentemente chiarito che il delitto in questione non si configura se non è stata compiuta un’operazione compensativa attiva e di carattere fraudolento (Sez. 3 pen. sentenza n. 15236/2015), mentre non sfugge alla condanna l’imprenditore che ha utilizzato un credito esistente ma non ancora compensabile e ciò anche se la condotta è attribuibile al commercialista di fiducia (Sez. 3 pen., sentenza n. 3367/2015).
(prezzi IVA esclusa)