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In tema di imposta di registro, il Legislatore ha circoscritto l'attività di riqualificazione degli atti, se basata anche sulla considerazione degli "effetti economici" delle operazioni, alla norma sull'abuso del diritto, di cui all'art. 10-bis della L. 212/2000, nel cui contesto, e nel rispetto delle condizioni e delle garanzie fissate dalla citata disposizione, è ammesso che l'Amministrazione finanziaria o il Giudice considerino il vantaggio fiscale indebito. Invece, la norma recata dall'art. 20 del D.P.R. 131/86 è una norma sull'interpretazione degli atti, che non può valutare altro che il contenuto dell'atto stesso, senza sconfinare in un esame degli effetti economici dell'operazione.
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