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Il notaio, non può utilizzare la grave disorganizzazione della Conservatoria come scusante per la sua negligenza nell'effettuare le visure. Inoltre l’opera professionale per cui è richiesto, non si riduce al solo compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell’ atto, ma si estende anche alle attività preparatorie e successive perché sia assicurata la certezza degli effetti dell’ atto e del risultato perseguito dalle parti. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza n. 15726 del 2 luglio 2010, (allegata alla presente Fiscal) che ha ribadito il diritto del cliente a ottenere la cancellazione dell'ipoteca oggetto della prestazione concordata con il professionista.
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