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In tema di ritenuta di acconto, nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme per le quali ha operato le ritenute, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 del Dpr. n. 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che le ritenute non siano state effettuate.
(prezzi IVA esclusa)