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L’avviso di rettifica del valore degli immobili è completo (e quindi legittimo), ai sensi degli artt. 51 e 52 del d.p.r. n. 131 del 1986, nel momento in cui contiene l’indicazione degli atti specifici utilizzati dall’Amministrazione finanziaria e gli estremi della registrazione, per consentire al contribuente che ne ha interesse di richiedere tali atti e di contestarli nel merito nella maniera più opportuna, essendo così nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, in modo tale da approntare la difesa senza un inesigibile aggravio. È questo sostanzialmente il pensiero espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n.9204 del 22 marzo 2022.
(prezzi IVA esclusa)