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L’aggravante del cosiddetto “abuso di relazioni di prestazione d’opera” di cui all’art. 61, comma 1, n. 11, cod. pen. non si applica al commercialista che si sia reso parte attiva dell’illecito, a fronte di un preventivo accordo col cliente. È quanto si evince dalla lettura di una recentissima sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione relativa al delitto di riciclaggio ex art. 648 bis cod. pen.
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