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La banca può presentare ricorso contro la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che pone condizioni
per la liquidazione del credito IVA ceduto.
Precisamente, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 13548/15, depositata il 1° luglio), può essere
impugnato dinanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, poiché si tratta
di un atto capace d’incidere nella sfera patrimoniale del contribuente, la comunicazione con la quale
l’Ufficio finanziario - subordinando il rimborso al previo pagamento di crediti asseritamente pendenti o
alla prestazione d’idonea garanzia o all'autorizzazione alla compensazione dei crediti tra di loro -
concretamente differisca l'esecuzione del rimborso d’imposta.
La giurisprudenza di legittimità è ormai ferma nel riconoscere tanto l’impugnabilità del provvedimento di
sospensione della procedura di rimborso del credito IVA quanto la non tassatività dell’elenco recato
dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 circa gli atti impugnabili in Commissione tributaria.
(prezzi IVA esclusa)