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La Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile l'impugnazione dell'atto di sgravio parziale adottato dall'Amministrazione Finanziaria, ritenuto difforme dalla sentenza favorevole ottenuta dal contribuente, dovendosi far valere tale difformità mediante il giudizio di ottemperanza, di cui all'art. 70 del D.lgs. n. 546 del 1992, che deve essere intrapreso non solo in caso di inerzia dell'Amministrazione Finanziaria ma anche di difformità specifica o inadeguatezza dell'atto posto in essere per attenersi alla sentenza da eseguire, seppure non passata in giudicato ma immediatamente esecutiva; tale inammissibilità, inoltre, può essere dichiarata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi del difetto del presupposto processuale che legittima l'impugnazione dinanzi al Giudice tributario.
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