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L’acquisto di un immobile è indice di una maggiore capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento del reddito complessivo netto, determinato dall’Ufficio Finanziario in via sintetica. Inutile per il contribuente sostenere di aver acquistato l’immobile anche grazie a una cospicua somma donata dal genitore, se l’atto di liberalità non è stato formalizzato (ossia non è stato compiuto con atto pubblico) né può essere comprovato da altra documentazione. E’ quanto si evince dall’ordinanza numero 14896, pubblicata il 5 settembre 2012, dalla Sesta Sezione (Tributaria) della Cassazione.
(prezzi IVA esclusa)