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In materia di consolidato nazionale, la società consolidante, soggetta al regime delle società di comodo, che dichiara un reddito maggiore di quello minimo previsto ex lege, può compensare le perdite della società consolidata in misura pari alla differenza tra reddito dichiarato e minimo dichiarabile. Non è però consentito che le perdite della consolidata elidano, in tutto o in parte, il reddito minimo dichiarato dalla consolidante, la cui riduzione al di sotto di quella fissata dalla legge si porrebbe in contrasto con la natura antielusiva della disciplina delle società di comodo.
(prezzi IVA esclusa)