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Secondo la giurisprudenza di cassazione – che sul punto disconosce l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate -, il socio della Società estinta può legittimamente chiedere il rimborso dell'intero credito IVA maturato dalla suddetta Società e non solo nella misura pari alla propria quota di partecipazione. Peraltro, cessata la Società, tra i soci – quali successori dell’ente - s’instaura un regime di contitolarità o comunione indivisa sicché, ad agire per il rimborso, può essere anche il singolo socio.
(prezzi IVA esclusa)