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In materia di accertamento e riscossione nei confronti delle società estinte, la riforma del 2014 non ha efficacia retroattiva, contrariamene a quanto affermato da alcune circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo la Cassazione, infatti, il differimento quinquennale degli effetti estintivi derivanti dall’articolo 2945 cod. civ. opera a partire dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014, restando pertanto nulli gli atti tributari formalmente intestati a una società che ha richiesto la cancellazione dal Registro delle Imprese prima di detta data.
(prezzi IVA esclusa)