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In materia di società “non operative”, il rimborso IVA è subordinato alla dimostrazione, a opera della parte contribuente, di situazioni oggettive che hanno impedito l’inizio dell’attività. Sbaglia, pertanto, il giudice di merito che pone a carico dell’Ufficio finanziario la prova dell’esistenza dell’intento elusivo. È quanto ha sostenuto la Corte di Cassazione nell’ordinanza 14 aprile 2015 n. 7534. La controversia è originata dall’impugnazione di un diniego al rimborso di un credito IVA maturato in dipendenza dell’acquisto di beni strumentali che è stato motivato con la mancanza dei presupposti previsti dalle Leggi 662/1996 e 724/1994 per l’applicazione della disciplina relativa alle società non operative.
(prezzi IVA esclusa)