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Se il contribuente ha già prestato la garanzia prevista in caso di rimborsi Iva, è illegittima la sospensione per carichi pendenti, dato che la duplice cautela sarebbe ingiustificata. La sospensione perde comunque efficacia se l’atto impositivo viene annullato anche con sentenza non definitiva.
Se il contribuente ha già prestato la garanzia prevista in caso di rimborsi Iva, è illegittima la sospensione per carichi pendenti, dato che la duplice cautela sarebbe ingiustificata. La sospensione perde comunque efficacia se l’atto impositivo viene annullato anche con sentenza non definitiva.
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